F.M. è proprietario di un fondo commerciale a Monterosso (SP).
Vorrebbe creare un doppio volume all’interno e mi chiede se ci sono delle prescrizioni in merito.
L’art. 33 del regolamento edilizio comunale del comune di Monterosso prevede la possibilità di realizzare soppalchi. Compatibilmente alla destinazione d’uso, la presenza di soppalchi nei singoli vani con presenza di pubblico è ammessa limitatamente ad una superficie non superiore al 30% rispetto a quella del vano stesso, ed a condizione che l’altezza netta della quota di pavimento sottostante non risulti inferiore a m. 2,70; dovrà essere in ogni caso garantita la presenza di un rapporto di aeroilluminazione, non inferiore a 1/8 tra l’intera superficie del vano maggiorata della superficie netta di soppalco avente altezza interna maggiore di m. 2,20; Nel caso in cui i locali siano esclusivamente destinati a deposito di merci, tralasciando quindi la presenza del pubblico, la superficie del soppalco potrà raggiungere il 70% di quella del locale, a condizione che l’altezza interna della quota sottosoppalco sia maggiore o uguale di m. 2,40.
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