Archivi categoria: ARCHITETTO CONSIGLIA

Revisione della planimetria attuale | parte 2

A seguito della pubblicazione dei consigli in merito a una rivisitazione dell’appartamento (per vedere la prima parte clicca qui) S.P. ha ancora tre questioni da chiarire. Ho deciso di pubblicare le risposte affinché possano essere condivise con i lettori del blog.

Camera matrimoniale:
“non hai previsto di aumentare la profondità, ci sono dei limiti che lo impediscono? Pensavo di poter rivedere le tramezze fino al bagno togliendo una decina di cm da lì e magari dalle tramezze stesse (che finite da capitolato dovrebbero essere di 15 cm l’una). Continua a leggere Revisione della planimetria attuale | parte 2

Revisione della planimetria attuale | parte 1

Mi scrive S.P., dopo una ricerca di quasi due anni è finalmente riuscita a trovare casa in una palazzina di nuova costruzione, esteriormente finita, con le abitazioni definite solo negli ingombri. L’appartamento era stato inizialmente progettato con 3 camere, ma un futuro vicino arrivato prima ha comprato la camera più grande. Chiede come rivedere gli spazi, recuperando il più possibile nella stanza matrimoniale e il mio parere in merito al ripostiglio dell’ingresso.

01 stato attuale Continua a leggere Revisione della planimetria attuale | parte 1

Altezze minime

A.L.  è un lettore della rubrica con la passione per l’interior design.
Mi chiede quali sono le altezze e le superfici minime dei locali residenziali.

Nel Comune della Spezia, l’altezza minima interna dei locali destinati a residenza non deve essere inferiore a 2,70 metri, riducibile a 2,40 m per locali accessori quali ad esempio bagno e corridoio. Nei locali di nuova costruzione con soffitti non orizzontali l’altezza minima interna non deve essere inferiore a 2,00 m, mentre quella media non deve essere inferiore a 2,70 m. Esistono delle eccezioni come ad esempio il recupero del sottotetto che riduce le altezze minime rispettivamente a 1,50 m e 2,30 m. In mancanza di questi requisiti i locali non possono essere abitabili.

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Cambio di destinazione d’uso

A. D. è un giovane avvocato, vorrebbe cambiare la destinazione d’uso di un immobile di sua proprietà (La Spezia) da abitazione ad ufficio, senza esecuzione di alcuna opera edilizia,  al fine di potervi esercitare la propria attività. Chiede maggiori informazioni in merito. 

Il mutamento della destinazione d’uso di un’unità immobiliare senza esecuzione di opere è un intervento soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e prevede il pagamento di un costo di costruzione commisurato soltanto al’incidenza degli oneri di urbanizzazione, tramite conguaglio rispetto alla destinazione d’uso in atto (nel caso specie circa 34 euro/mq). Va ricordato che in base al Piano Urbanistico Comunale della Spezia non sono considerati mutamenti di destinazione d’uso e non sono quindi assoggettati ad alcun provvedimento abilitativo espresso gli eventuali usi diversi di locali, purché non interessino più del 30% della superficie netta dell’unità immobiliare e purché non superino i 30 mq per ogni unità immobiliare.

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Soppalchi

F.M. è proprietario di un fondo commerciale a Monterosso (SP).
Vorrebbe creare un doppio volume all’interno e mi chiede se ci sono delle prescrizioni in merito.

L’art. 33 del regolamento edilizio comunale del comune di Monterosso prevede la possibilità di realizzare soppalchi. Compatibilmente alla destinazione d’uso, la presenza di soppalchi nei singoli vani con presenza di pubblico è ammessa limitatamente ad una superficie non superiore al 30% rispetto a quella del vano stesso, ed a condizione che l’altezza netta della quota di pavimento sottostante non risulti inferiore a m. 2,70; dovrà essere in ogni caso garantita la presenza di un rapporto di aeroilluminazione, non inferiore a 1/8 tra l’intera superficie del vano maggiorata della superficie netta di soppalco avente altezza interna maggiore di m. 2,20; Nel caso in cui i locali siano esclusivamente destinati a deposito di merci, tralasciando quindi la presenza del pubblico, la superficie del soppalco potrà raggiungere il 70% di quella del locale, a condizione che l’altezza interna della quota sottosoppalco sia maggiore o uguale di m. 2,40.

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